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2004 – Redemptionis Sacramentum

Istruzione “Redemptionis Sacramentum”
su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia
– per una partecipazione piena, attiva e consapevole al Sacrificio Eucaristico –

Il Cardinale Francis Arinze, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e l’Arcivescovo Domenico Sorrentino, Segretario della medesima Congregazione, hanno presentato il 23 aprile 2004 nella Sala Stampa della Santa Sede, “l’Istruzione “Redemptionis Sacramentum” su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia”, elaborata dalla stessa Congregazione. Alla Conferenza Stampa è intervenuto anche l’Arcivescovo Angelo Amato, S.D.B., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha collaborato alla redazione del Documento. Il Cardinale Arinze ha affermato che dopo il Concilio Vaticano II, elementi positivi e negativi si sono sviluppati nella celebrazione del culto e che “gli abusi sono stati un motivo di sofferenza per molti. C’è una tentazione, ha ribadito il Cardinale, alla quale si deve resistere: cioè quella di pensare che sia una perdita di tempo prestare attenzione agli abusi liturgici. Si è scritto che gli abusi sono sempre esistiti e che esisteranno sempre; dunque, dovremmo piuttosto preoccuparci di formazione e di celebrazioni liturgiche positive. Questa obiezione, parzialmente vera, può indurci in errore. Gli abusi a proposito della Santa Eucaristia non hanno tutti lo stesso peso. Alcuni minacciano di rendere il sacramento invalido. Altri manifestano una mancanza di fede eucaristica. Altri contribuiscono ancora a seminare confusione tra il popolo di Dio e tendono a dissacrare le celebrazioni eucaristiche. Gli abusi non sono da prendersi alla leggera”. L’Arcivescovo Sorrentino ha precisato che l’Istruzione “non fa che ribadire la normativa liturgica vigente”. La richiesta di osservanza di tali norme “non comporta alcun divieto di approfondire e proporre, come accade nella storia del ‘movimento liturgico’ e anche oggi normalmente avviene nell’ambito degli studi teologici, liturgici e pastorali. Quello che è assolutamente escluso è fare della liturgia una zona franca di sperimentazioni e di arbitri personali, non giustificati da nessuna buona intenzione”. L’Arcivescovo Angelo Amato ha fatto riferimento al significato dottrinale dell’Istruzione : “le norme liturgiche, ha detto, sono espressione concreta dell’ecclesialità dell’Eucaristia. L’unicità e l’indivisibilità del Corpo eucaristico del Signore implica l’unicità del suo Corpo mistico, che è la Chiesa una ed indivisibile”. “L’Istruzione, ha concluso l’Arcivescovo Amato, dovrebbe suscitare nella Chiesa sana curiosità e generosa accoglienza, per contemplare con rinnovato stupore questo grande mistero della nostra fede e incentivare comportamenti e atteggiamenti eucaristici appropriati”. Alla stessa Conferenza Stampa è intervenuto anche il Cardinale Julián Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

L’Istruzione consta di 70 pagine ed è formata da otto capitoli dedicati ad altrettanti argomenti, un’introduzione e una conclusione, suddivisa in 186 paragrafi, ed è indirizzata a tutti i fedeli. Voglio presentare di seguito una breve sintesi con gli aspetti chiave emersi dalla lettura.

Capitolo 1

La regolamentazione della sacra Liturgia
Si parla del ruolo della Sede Apostolica, del Vescovo diocesano, della Conferenza episcopale, dei sacerdoti e dei diaconi. Il Vescovo dirige, incoraggia, promuove ed organizza, vigila sulla musica e l’arte sacra, stabilisce le commissioni necessarie per la liturgia, la musica e l’arte sacra, cerca dei rimedi agli abusi. A tal proposito viene ribadito che la liturgia ufficiale della Chiesa è l’unica che può essere adottata nelle celebrazioni. “Tutti i fedeli, si legge, godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della Santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme”. Il Vescovo ha la responsabilità di “dare norme in materia liturgica nella Chiesa a lui affidata, alle quali tutti sono tenuti” e “di adattare, in modo intelligente, la celebrazione sia all’edificio sacro sia al gruppo dei fedeli sia alle circostanze pastorali, cosicché l’intero rito sacro sia effettivamente rispondente alla sensibilità delle persone”. I sacerdoti vengono così invitati a mettere da parte “un malinteso senso di creatività e di adattamento” e a non svuotare “il significato profondo del proprio ministero, deformando la celebrazione liturgica con cambiamenti, riduzioni o aggiunte arbitrarie”.

Capitolo 2
La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia
La partecipazione dei laici alla Santa Messa è fondamentale e “non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più passiva, ma va ritenuta un vero esercizio della fede e della dignità battesimale”. Da questo però non segue “che tutti debbano materialmente compiere qualcosa oltre ai previsti gesti ed atteggiamenti del corpo, come se ognuno debba necessariamente assolvere ad uno specifico compito liturgico”. “Oltre ai ministeri istituiti dell’accolito e del lettore, tra i suddetti uffici particolari vi sono quelli dell’accolito e del lettore per incarico temporaneo, ai quali sono congiunti gli altri uffici descritti nel Messale Romano, nonché i compiti di preparare le ostie, di pulire i lini e simili. Tutti, sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza e tanto nella stessa celebrazione liturgica quanto nella sua preparazione facciano sì che la Liturgia della Chiesa si svolga con dignità e decoro”. Rientra la polemica recente sui chierichetti. “A tale servizio dell’altare, afferma l’Istruzione, si possono ammettere fanciulle o donne a giudizio del Vescovo diocesano e nel rispetto delle norme stabilite”.

Capitolo 3
La retta celebrazione della Santa Messa
Il capitolo presenta in modo dettagliato le condizioni e i punti da osservare per una corretta celebrazione della Messa. “Il pane utilizzato nella celebrazione del Santo Sacrificio Eucaristico deve essere azzimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente”, il vino “deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee” e sono valide solo le preghiere eucaristiche previste dal Messale Romano. “Non si può tollerare, si legge, che alcuni sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche o modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa, né adottarne altre composte da privati”. La celebrazione dell’Eucaristia deve essere diligentemente “preparata in tutte le sue parti, in modo tale che in essa sia degnamente ed efficacemente proclamata e illustrata la parola di Dio, sia esercitata con cura, secondo le norme, la facoltà di scelta dei testi liturgici e dei riti, e nella celebrazione della Liturgia sia debitamente custodita e alimentata la fede nelle parole dei canti”. A riguardo, “si ponga fine al riprovevole uso con il quale i sacerdoti, i diaconi o anche i fedeli mutano e alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra Liturgia da essi pronunciati. Così facendo, infatti, rendono instabile la celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso autentico”. La Santa Messa, inoltre, non può essere collegata “con eventi politici o mondani o con circostanze che non rispondano pienamente al Magistero della Chiesa Cattolica. Si deve, inoltre, evitare del tutto di celebrare la Messa per puro desiderio di ostentazione o di celebrarla secondo lo stile di altre cerimonie, tanto più se profane, per non svuotare il significato autentico dell’Eucaristia”.

Capitolo 4
La Santa Comunione
Vengono ribadite le condizioni per accedere al sacramento. “Ognuno esamini molto a fondo se stesso, affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Santa Messa, né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima”. La comunione deve essere distribuita sempre dal sacerdote, salvo casi straordinari, e può essere amministrata sotto le due specie “con il presupposto e l’incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia”.

Capitolo 5
Altri aspetti riguardanti l’Eucaristia
Il capitolo affronta nello specifico alcuni aspetti pratici della Santa Messa, come il luogo in cui deve essere celebrata, le vesti liturgiche e i vasi sacri. In particolare, si fissa il divieto per i sacerdoti di “celebrare nel tempio o luogo sacro di una religione non cristiana”.

Capitolo 6
La conservazione della Santissima Eucaristia e il suo culto fuori della Messa
“La celebrazione dell’Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente l’origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa”. “Secondo la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata”. È inoltre necessario promuovere il culto dell’Eucaristia al di fuori della Santa Messa, che “è di valore inestimabile nella vita della Chiesa”. Nello specifico, “spetta ai pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche”.

Capitolo 7
I compiti straordinari dei fedeli laici
L’impegno dei laici nella Liturgia deve partire dal presupposto che “il sacerdozio ministeriale non può essere in nessun modo sostituito”. In mancanza dei ministri sacri, i fedeli laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche, ma non bisogna mai perdere di vista quest’ottica. “Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio. Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni agli Ordini sacri”. Vengono poi affrontati altri temi come il ministero straordinario della Sacra Comunione, la predicazione (deve essere sempre affidata ai sacerdoti e non ad altre figure) e le celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del sacerdote. Queste ultime, legate soprattutto alla carenza di sacerdoti, devono essere considerate dal Vescovo diocesano, chiamato a “valutare insieme con il presbiterio gli opportuni rimedi”.

Capitolo 8
I rimedi
Elencati gli abusi, l’Istruzione indica anche gli strumenti per porvi rimedio. In primo luogo è necessario mettere al centro “la formazione biblica e liturgica del popolo di Dio, dei pastori e dei fedeli, di modo che la fede e la disciplina della Chiesa in merito alla sacra Liturgia siano correttamente presentate e comprese. Se tuttavia gli abusi persistono, occorrerà procedere, a norma del diritto, a tutela del patrimonio spirituale e dei diritti della Chiesa, facendo ricorso a tutti i mezzi legittimi”. Il Vescovo è così chiamato a svolgere una funzione di controllo, gli organi della Sede Apostolica a provvedere riguardo episodi più o meno gravi, mentre tutti i fedeli sono invitati a denunciare “ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi”. “Ogni cattolico, sia sacerdote sia diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice. È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità”.

Conclusione
L’Istruzione si conclude con un invito a tutti i fedeli a partecipare, “secondo le possibilità, pienamente, consapevolmente e attivamente alla Santissima Eucaristia”, a venerarla “con tutto il cuore nella devozione e nella vita”. Da parte loro, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi “si interroghino in coscienza sulla autenticità e sulla fedeltà delle azioni da loro compiute a nome di Cristo e della Chiesa nella celebrazione della sacra Liturgia. Ogni ministro sacro si interroghi, anche con severità, se ha rispettato i diritti dei fedeli laici, che affidano a lui con fiducia se stessi e i loro figli, nella convinzione che tutti svolgono correttamente per i fedeli quei compiti che la Chiesa, per mandato di Cristo, intende adempiere nel celebrare la sacra Liturgia. Ciascuno ricordi sempre, infatti, di essere servitore della sacra Liturgia”.

A prima vista il documento può sembrare un insieme di norme comportamentali in linguaggio tecnico-ecclesiastico. Ma leggendo bene non è così: l’afflato che pervade è veramente pastorale avendo come fine il bene delle anime e il raggiungimento, per mezzo della liturgia, di quell’incontro con Cristo risorto a cui conformare i nostri sentimenti, parole e riti. L’Istruzione è stata innanzitutto la volontà del Sommo Pontefice, come buon pastore della Chiesa di Cristo. È stata poi necessaria se guardiamo intorno e vediamo certi abusi che si fanno. È vero che mirare solo alla forma è un’idolatria; ma chi trascura la forma, trascura il rito; e chi trascura il rito, trascura la sua verità. Infine, l’Istruzione vuole condurre a una piena, consapevole e attiva celebrazione e partecipazione al sacramento della nostra redenzione.

Don Cornelio Benchea

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